In breve
- Il D.Lgs. 179/2026 è in vigore dal 23 ottobre 2026 e adegua le norme italiane all’AI Act.
- L’articolo 47 porta l’IA nella formazione iniziale e continua organizzata dagli ordini professionali.
- I corsi devono coprire tre aree, tecnica, giuridica e deontologica.
- Serve un monte ore minimo in ogni periodo di formazione continua, che ogni ordine fissa entro il 23 aprile 2027.
- Le regole valgono anche per le associazioni della Legge 4/2013, come quelle di DPO e consulenti privacy.
Cos’è il D.Lgs. 179/2026
Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 è il provvedimento con cui l’Italia adegua le proprie norme al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, l’AI Act. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, è in vigore dal 23 ottobre e nasce dalla delega della Legge 132/2025.
Attenzione al nome. È un decreto legislativo, scritto dal Governo su delega del Parlamento, non un decreto legge. La differenza conta perché non deve essere convertito in legge, quindi le sue regole sono già stabili.
Il decreto tocca molti ambiti, dalla scuola alla pubblica amministrazione, dalle autorità di controllo al lavoro. Per chi esercita una professione la parte più concreta è l’articolo 47, dedicato alla formazione.
Cosa dice l’articolo 47, comma per comma
Comma 1, l’IA entra nella formazione degli ordini
I percorsi di formazione iniziale e continua organizzati dagli ordini professionali devono includere attività di alfabetizzazione e formazione sull’uso dei sistemi di IA. Non basta più un convegno facoltativo, l’IA diventa una materia della formazione professionale.
Comma 2, le tre aree
I contenuti devono coprire tre aspetti, che conviene immaginare come tre cerchi che si sovrappongono. Al centro c’è il professionista che sa usare l’IA, ne conosce le regole e ne risponde.
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Area tecnica
Come funzionano i sistemi di IA, come si usano nel lavoro di ogni giorno, cosa sanno fare bene e dove sbagliano.
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Area giuridica
L’AI Act europeo e le norme italiane, dalla Legge 132/2025 al D.Lgs. 179/2026, insieme al GDPR quando entrano in gioco dati personali.
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Area deontologica
La responsabilità resta del professionista. Il cliente va informato sull’uso dell’IA e la persona resta al centro, come chiede il principio antropocentrico.
Comma 3, il monte ore minimo
Per ogni periodo di valutazione della formazione continua è previsto un monte ore minimo dedicato all’IA. Il decreto non indica un numero uguale per tutti, perché ogni ordine ha regole e cicli formativi diversi. Il numero lo fisseranno i singoli ordinamenti.
Comma 4, le professioni non regolamentate
Le stesse regole si estendono ai percorsi promossi dalle forme aggregative delle associazioni professionali previste dall’articolo 3 della Legge 4/2013, quando l’IA è pertinente all’attività. Per queste associazioni valgono anche obblighi di trasparenza sulle attività formative e su come si verifica che siano state seguite davvero, secondo l’articolo 5 della stessa legge.
Le scadenze da segnare
I consigli nazionali degli ordini e dei collegi hanno sei mesi dall’entrata in vigore per adeguare la propria disciplina della formazione. La data limite è il 23 aprile 2027. La linea qui sotto si aggiorna con la data di oggi.
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Pubblicazione
Il decreto esce nella Gazzetta Ufficiale n. 234.
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Entrata in vigore oggi
La formazione sull’IA entra nei percorsi dei professionisti.
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Termine per gli ordini
I consigli nazionali adeguano i regolamenti della formazione continua.
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Dopo il 23 aprile 2027
Ogni periodo formativo
Il monte ore minimo sull’IA va completato in ogni periodo di valutazione.
Chi si muove prima ha un vantaggio pratico. Gli ordini che organizzano subito gli eventi formativi evitano la corsa di fine periodo, e i professionisti che si formano ora usano l’IA con regole chiare già nel lavoro di questi mesi.
Chi è coinvolto
Il primo gruppo è quello delle professioni ordinistiche. Avvocati, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, notai, giornalisti, agronomi e tutti gli altri iscritti a un ordine o a un collegio. Le professioni sanitarie, come medici e psicologi, seguono invece un percorso a parte. Il comma 6 dell’articolo 47 rimanda a un accordo Stato-Regioni per inserire l’IA nell’ECM, l’educazione continua in medicina.
Il secondo gruppo sono i professionisti della Legge 4/2013, che non hanno un ordine ma spesso fanno parte di un’associazione. Tra loro ci sono DPO e consulenti privacy, tributaristi, consulenti di direzione, formatori e coach, esperti di comunicazione, amministratori di condominio.
Ci sono poi gli studi e le aziende. Non sono citati dall’articolo 47, ma l’art. 4 dell’AI Act già chiede a chi usa l’IA nel lavoro di sostenere l’alfabetizzazione del personale. Un corso sulle tre aree risponde a entrambe le esigenze.
Il caso dei DPO e dei consulenti privacy
Il comma 4 riguarda da vicino il mondo della protezione dei dati, dove lavorano molti professionisti senza ordine. Il decreto non crea una nuova abilitazione per il DPO e non gli assegna nuove funzioni. Rende però evidente che oggi servono competenze che uniscono diritto, tecnologia e organizzazione.
Un DPO che valuta un trattamento fatto con un sistema di IA deve capirne almeno i principi di funzionamento, riconoscere i rischi per le persone di cui si trattano i dati e conoscere il rapporto tra GDPR e AI Act. Deve anche distinguere gli obblighi del titolare del trattamento da quelli di chi fornisce il sistema di IA e di chi lo usa.
Il DPO non diventa il responsabile dell’IA. Le sue funzioni restano quelle degli articoli 37-39 del GDPR. Le responsabilità organizzative che nascono dall’AI Act sono un’altra cosa, e il decreto non le sposta automaticamente su di lui.
Sul fronte dei controlli, il decreto disciplina le funzioni dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come autorità per l’AI Act, con meccanismi di coordinamento con le altre autorità. Restano salvi i poteri del Garante per la protezione dei dati personali. Quando un sistema di IA tratta dati personali valgono entrambe le discipline, e possono intervenire entrambe le autorità.
Cosa il decreto non dice
- Non fissa un numero di crediti uguale per tutti. Ore, modalità e periodicità le decidono gli ordini.
- Non crea una nuova abilitazione per i DPO o per altre figure.
- Non indica un ente unico per la formazione. Gli ordini restano liberi di organizzare o accreditare i corsi secondo le proprie regole.
Come prepararsi, dal decreto all’attestato
Per un professionista o per un ordine il percorso è lo stesso. Prima si capisce quante ore servono, poi si sceglie un corso che copra davvero le tre aree e si conserva la prova di averlo seguito.
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Il decreto
Il D.Lgs. 179/2026 inserisce l’IA nella formazione iniziale e continua dei professionisti.
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Il tuo ordine
Ordini, collegi e associazioni fissano il monte ore minimo entro il 23 aprile 2027.
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Il corso
Andrea Zagato porta in aula le tre aree, tecnica, giuridica e deontologica, sui casi della tua professione.
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L’attestato
A fine percorso ricevi l’attestato rilasciato da Puntosistemi Servizi S.r.l., ente di formazione accreditato dalla Regione Piemonte.
- Controlla le regole del tuo ordine o della tua associazione, che entro il 23 aprile 2027 indicheranno il monte ore minimo.
- Scegli un corso sulle tre aree, tecnica, giuridica e deontologica, costruito sui casi della tua professione.
- Pretendi una verifica e un attestato, utili per dimostrare la formazione seguita.
- Metti subito in pratica regole su dati dei clienti, verifica delle risposte e informativa sull’uso dell’IA.
I corsi che porto negli ordini e negli studi
Con Puntosistemi Servizi S.r.l. di Tortona, ente accreditato dalla Regione Piemonte per la formazione continua (certificato n. 1747/001) organizzo corsi sull’IA per ordini, associazioni, studi e aziende. Io insegno, Puntosistemi Servizi rilascia l’attestato a ogni partecipante. I crediti formativi li assegna l’ordine, come prevede l’art. 7 del DPR 137/2012. Quando servono, il corso si organizza in convenzione con l’ordine territoriale, che accredita l’evento e assegna i crediti agli iscritti, mentre Puntosistemi Servizi rilascia comunque l’attestato.
I corsi si tengono in aula in Lombardia e Piemonte, su richiesta nel resto del Nord Italia e online in tutta Italia. Trovi programma, destinatari e modalità nella pagina formazione obbligatoria sull’IA per i professionisti, e la notizia della collaborazione nella news dedicata.
Fonti
- D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, articolo 47 (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7 sulla formazione continua (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (si apre in una nuova scheda)
- Ingenio, formazione obbligatoria sull’IA per i professionisti (si apre in una nuova scheda)
- LavoriPubblici.it, D.Lgs. 179/2026, IA, formazione ed equo compenso (si apre in una nuova scheda)
- Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (EUR-Lex) (si apre in una nuova scheda)
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Normattiva) (si apre in una nuova scheda)
Questa guida ha finalità informative e formative e non costituisce consulenza legale. Le informazioni sono aggiornate alla data indicata: per valutazioni specifiche rivolgiti al DPO o al consulente legale della tua organizzazione.
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